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O. 27/05/2003 n. 3288Art. 2. 1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Centro situazioni unificato del Dipartimento della protezione civile, connessi alle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, nonchè per evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle competenze di detto Centro, al personale dipendente è riconosciuta, per l'attività prestata e da prestare nei turni notturni, festivi e festivi notturni svolti nell'anno 2003, e per la parte priva di copertura finanziaria del Fondo Unico di amministrazione, un compenso pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. All'onere valutato in 150.000,00 euro si provvede a carico del Fondo per la protezione civile. Art. 3. 1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002 è soppresso e così sostituito: «1. Il Presidente della regione Lombardia è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella città di Milano a seguito dell'evento del 18 aprile 2002, che ha interessato la sede della regione Lombardia. A tal fine lo stesso Commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale. Con successivo provvedimento del Commissario delegato sarà determinato il compenso per il soggetto attuatore». 1. La somma di Euro 515.656,07, risultante dalle economie complessivamente conseguite al termine dell'esecuzione degli interventi assentiti dalle ordinanze n. 1228/FPC del 28 ottobre 1987, n. 1252/FPC del 13 novembre 1987, n. 1261/FPC del 19 novembre 1987, n. 1412/FPC del 30 marzo 1988 e n. 1570/FPC del 4 ottobre 1988, è revocata. 2. Per l'attuazione degli interventi urgenti necessari alla eliminazione delle condizioni di pericolo alla viabilità lungo la strada provinciale n. 5 è assegnato alla provincia di Sondrio un contributo pari ad Euro 515.656,07, posto a carico dell'unità previsionale di base 13.2.1.3 del centro di responsabilità 13 «protezione civile» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art. 5. 1. Il termine di dodici mesi previsto al punto 2.4, lettera c), ultimo capoverso, della direttiva del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 gennaio 2001, concernente la presentazione del modello allegato D, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2003; tale differimento è concesso dalla regione Liguria su richiesta motivata dei soggetti interessati. Art. 6. 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: «5. In favore del personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza di cui alla presente ordinanza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente rese e documentate, nella misura massima di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale, aperta ai sensi dell'art. 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003». 2. Le società private comunque interessate alle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, sono autorizzate, anche in deroga ai contratti collettivi di lavoro, a consentire al proprio personale direttamente impegnato nelle attività emergenziali, di effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalle vigenti disposizioni. Art. 7. 1. L'operatività del «Campo base» di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000 in località «Fontenovella » del comune di Lauro, prorogata fino al 30 aprile 2003 dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 2003, è ulteriormente prorogata fino al 31 luglio 2003. Al relativo onere valutato in 130.000,00 euro si provvede a carico del Fondo per la protezione civile. Art. 8. 1. Il comitato tecnico, istituito con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230 del 18 luglio 2002, su richiesta del Commissario delegato, ed ai fini dell'approvazione dei progetti previsti dall'art. 4, comma 1, lettera c), della medesima ordinanza, esprime il proprio parere anche sui progetti delle opere incluse nel piano degli interventi, nonchè sui relativi quadri finanziari e sulla rispondenza agli obiettivi dell'ordinanza stessa. Tale parere tiene luogo dei pareri tecnici previsti dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ivi incluso quello di cui all'art. 6 della predetta Legge. Art. 9. 1. Per le finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260/2002, le regioni interessate, relativamente all'acquisizione di sistemi tecnologici, informatici, di comunicazione e monitoraggio fisico del territorio ed inerenti alla realizzazione ed alla manutenzione dei centri funzionali regionali e delle relative reti di controllo fisico del territorio, nonchè del piano radar nazionale, ai sensi delle leggi n. 267/1998 e n. 365/2000, sono autorizzate ad avvalersi delle deroghe previste dall'art. 8 dell'ordinanza sopra citata e dell'art. 12, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266/2003. 2. Al comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, le parole «per l'anno 2003» sono soppresse, e dopo le parole «800.000,00» è aggiunto il seguente periodo: «È fatto obbligo alle regioni destinatarie del contributo di stipulare i relativi contratti per la durata di dodici mesi entro il 2003». 3. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260, del 27 dicembre 2002, si applicano anche al dirigente responsabile della struttura regionale presso la quale gli uffici compartimentali sono stati trasferiti. 4. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse alle numerose situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale, e Art. 10. 1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2003, n. 3286, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Ai prefetti commissari delegati in considerazione dei maggiori compiti connessi alla attuazione della presente ordinanza, è corrisposto un compenso pari al 20% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennità onnicomprensiva, fino al 31 dicembre 2003, con oneri a carico del Fondo per la protezione civile». Art. 11. 1. Il Dipartimento della protezione civile, in relazione all'ineludibile esigenza di fronteggiare adeguatamente le molteplici situazioni emergenziali in atto nel territorio nazionale di cui in premessa, sopravvenute rispetto alla data di stipulazione dei contratti di affidamento in essere, e concernenti la gestione operativa e logistica della componente aerea destinata al trasporto di persone e cose, è autorizzato, stante la ricorrenza di condizioni di somma urgenza, a prorogare gli affidamenti medesimi nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza, adeguandone la disciplina convenzionale; a tal fine il Dipartimento della protezione civile è, in particolare, autorizzato a sottoscrivere specifici atti negoziali che assicurino, tra l'altro, condizioni di massima sicurezza ed efficienza operativa di tale componente aerea, tenendo altresì conto delle necessità riferite agli ulteriori mezzi, la cui disponibilità può essere acquisita nell'ambito del programma di ammodernamento, secondo le previsioni dell'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 3265 del 21 febbraio 2003, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3281 del 18 aprile 2003, nonchè dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3231 del 24 luglio 2002. Art. 12. 1. Le somme occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza n. 3201 del 2002 sono accreditate sulla contabilità n. 1200 già intestata al prefetto di Roma presso la Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Roma - Banca d'Italia. Art. 13. 1. Per il definitivo superamento della situazione emergenziale in atto sul territorio della regione Marche colpito dagli eventi sismici del settembre 1997, il Commissario delegato - Presidente della regione Marche è autorizzato, con le modalità di cui all'art. 4 della Legge n. 61 del 1998, ad attuare tutti gli interventi necessari al ripristino degli immobili di proprietà degli enti pubblici statali distrutti o danneggiati dal sisma, destinati ad abitazione principale, abituale e continuativa nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Art. 14. 1. Gli articoli 5 e 8 e il comma 9 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3250 dell'8 novembre 2002, sono soppressi. 2. Le disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003 si applicano anche per la situazione emergenziale in atto nel territorio della provincia di Palermo colpito degli eventi sismici del 6 settembre 2002, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3250/2002. Art. 15. 1. L'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3283 del 18 aprile 2003 è così sostituito: «1. Agli oneri connessi alla attuazione della presente ordinanza, relativamente agli articoli 1, 2, 3 e 4, nel limite massimo dell'importo di 2 milioni di euro, e all'art. 7 nel limite massimo di 3 milioni di euro, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al comandante provinciale dei Carabinieri di Roma -Commissario delegato, secondo le modalità previste dall'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nella quale confluiranno le risorse finanziarie da destinare all'attuazione degli interventi di cui ai citati articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della presente ordinanza ». Art. 16. 1. Le disposizioni di cui all'art. 18 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003, n. 3270, nonchè al personale della struttura del sopra citato Commissario delegato. Roma, 27 maggio 2003 Il Presidente: Berlusconi |
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